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Comunicazione dell’inizio dei lavori edilizi semplice |
Possono essere eseguiti previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato:
a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
b) le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968;
d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. |
proprietario dell'immobile o avente titolo |
081.7953396 |
articolo 6 del Dpr n.380/01 smi |
La comunicazione è efficace dalla data di presentazione. |
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